Art. 3.
(Competenze della regione Lombardia).

      1. La regione Lombardia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di rendere attuative le procedure per la realizzazione dei trafori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), con propria legge definisce:

          a) i criteri di valutazione e di approvazione dei piani economico-finanziari;

          b) i tempi di realizzazione delle opere e la durata delle concessioni;

          c) le procedure per la definizione e l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere;

          d) la durata del comitato di cui all'articolo 2, i tempi e le modalità del suo funzionamento, nonché i relativi costi che sono posti a carico del bilancio della regione Lombardia.

      2. La regione Lombardia nella redazione dei progetti tiene conto delle progettazioni e degli studi già esistenti e coordina i nuovi interventi con quelli già previsti o finanziati ai sensi del programma triennale degli investimenti dell'ANAS Spa, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e di altre leggi specifiche.